Politica e istituzioni · Terrorismo e democrazia
L'omicidio politico non è un'opinione
Giustificare o minimizzare la violenza contro un avversario significa accettare la logica del terrore e negare il fondamento del confronto democratico.
di Pierfrancesco Viti ·
TRATTIAMO IL FENOMENO PER QUELLO CHE È: TERRORISMO. Lo dico senza giri di parole: chi giustifica l’omicidio politico accetta la logica del terrore. E il terrore, in una democrazia, non è un’opinione: è un crimine.
C’è una frangia della sinistra radicale che, davanti all’assassinio di un giovane padre di 31 anni colpito per le sue idee, minimizza, relativizza, “contesta il contesto”. È una resa morale. E, quando la giustificazione diventa sistematica, siamo oltre l’attivismo: siamo nella normalizzazione della violenza politica.
In Italia le “finalità di terrorismo” sono quelle condotte che, per natura o contesto, mirano a intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o destabilizzare le strutture fondamentali dello Stato. Non è un’etichetta retorica: è una definizione giuridica precisa (art. 270-sexies c.p.). Le associazioni che perseguono la violenza con queste finalità sono punite severamente (art. 270-bis c.p.).
Non conta lo slogan politico: contano i fatti, le condotte, l’organizzazione. E anche chi istiga o fa apologia di reato in pubblico risponde penalmente (art. 414 c.p.), così come chi propaganda o istiga all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 604-bis c.p.). La libertà di espressione non copre la chiamata alla violenza.
Una comunità politica adulta distingue tra idee - anche dure, anche sgradite - e la soppressione fisica di chi le sostiene. Il confine è chiaro: il dissenso si batte con argomenti e urne, non con coltelli, spranghe e proiettili. Chi giustifica l’omicidio ne è complice culturale.
Cosa fare quindi praticamente: 1. Nominiamo correttamente: “estremismo violento di matrice ideologica”. Niente indulgenze semantiche. 2.
Applichiamo le norme: se ci sono finalità di intimidazione o destabilizzazione, si valuti l’area del 270-bis/sexies; in ogni caso, perseguire istigazione e apologia (art. 414) anche online. 3. Responsabilità delle piattaforme: rimozione rapida dei contenuti che incitano a violenza, cooperazione con l’autorità giudiziaria. (Quadro coerente con la disciplina penale su istigazione/apologia). 4. Scuola, università, media: educazione civica alla non-violenza politica, corsi su storia del terrorismo rosso e nero, e su come riconoscere la retorica che normalizza l’omicidio. 5.
Zero doppi standard: la violenza resta violenza, qualunque sia la bandiera. Chiunque la giustifichi va isolato, culturalmente e - quando ne ricorrono i presupposti di legge - penalmente perseguito. Obiezione prevedibile: “State criminalizzando la sinistra”.
No: si individua una frangia che sdogana la violenza. Criticare non è vietare; giustificare la morte è un’altra cosa. E quando la giustificazione si traduce in istigazione, apologia o organizzazione, allora si entra nel perimetro penale. (Artt. 270-bis/sexies, 414, 604-bis c.p.).
PIERFRANCESCO VITI
La civiltà si regge su un patto semplice: si combattono le idee con idee, non con la lama o con il piombo. Chi rompe questo patto non è un militante: è un fomentatore di terrore. E va trattato come tale: con fermezza, dentro la legge, senza odio ma senza sconti.
Testo tratto e rielaborato da una pubblicazione dell'autore. Apri la pubblicazione originale.